Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 91

In vigore dal 19 apr 1942
I provvedimenti previsti dai precedenti sono dati con sentenza. La sentenza è notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero. Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità. Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle società provvisoriamente mantenuto a norma dell' di queste disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-91

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