Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 90
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 2091 del codice.
La procedura è regolata dagli , terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-90