Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 95

In vigore dal 19 apr 1942
Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio è determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562.
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