Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 214
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-214