Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 210

In vigore dal 19 apr 1942
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni. Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-210

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