Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 207

In vigore dal 19 apr 1942
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-207

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