Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 211

In vigore dal 19 apr 1942
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.
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