Art. 214
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 214

209 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-214