Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 219
In vigore dal 19 apr 1942
I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-219