Art. 219
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 219

214 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-219