Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 220
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-220