Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo IV
Art. 64
In vigore dal 15 lug 1942
Il rimprovero solenne è inflitto per gli stessi motivi contemplati dal 1° comma dell'.
Per l'applicazione di detta punizione si segue la stessa procedura di cui al citato articolo, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
Al rimprovero solenne possono essere aggiunte, come punizioni sussidiarie, la riduzione degli assegni fissi o la sospensione dal grado con privazione degli assegni.
Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita, nella sede del Corpo dei vigili del fuoco una rappresentanza di ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti e volontari, di grado non inferiore al punito.
L'ufficiale più elevato in grado darà lettura del provvedimento con il quale viene inflitto il rimprovero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-64