Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTitolo V

Art. 68

In vigore dal 15 lug 1942
Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le sanzioni stabilite dalle norme in vigore all'atto in cui ebbe luogo la mancanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo