Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoCapo II

Art. 67

In vigore dal 15 lug 1942
La Commissione di disciplina è costituita come all', salvo che il membro di cui alla lettera c) può essere scelto fra il personale volontario. Per la procedura disciplinare valgono le stesse norme previste per il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-67

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Art. 67 Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. — Testo vigente | Portale Normativo