Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo IV
Art. 62
In vigore dal 15 lug 1942
La punizione della riduzione degli assegni fissi consiste nella trattenuta, per un periodo non maggiore di quattro mesi, di quota parte dell'assegno annuo e comunque non superiore alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-62