Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo IV
Art. 60
In vigore dal 15 lug 1942
Le punizioni per il personale volontario dei Corpi dei Vigili del fuoco sono:
1° la multa da L. 5 a L. 50;
2° la riduzione degli assegni fissi;
3° la sospensione dal grado con privazione degli assegni;
4° il rimprovero solenne;
5° la radiazione dai quadri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-60