Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco›Titolo IV
Art. 60
61 / 70In vigore dal 15 lug 1942
Le punizioni per il personale volontario dei Corpi dei Vigili del fuoco sono:
1° la multa da L. 5 a L. 50;
2° la riduzione degli assegni fissi;
3° la sospensione dal grado con privazione degli assegni;
4° il rimprovero solenne;
5° la radiazione dai quadri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;701#art-rdd-60