Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo II

Art. 6

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

In vigore dal 17 lug 2006
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo