Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo I
Art. 3
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata.
In vigore dal 17 lug 2006
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-3