Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo II

Art. 5

Stato d'insolvenza.

In vigore dal 21 apr 1942
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-5

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Stato d'insolvenza. (Art. 5 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo