Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo II
Art. 5
Stato d'insolvenza.
In vigore dal 21 apr 1942
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-5