Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo I
Art. 2
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-2