Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo II

Art. 11

Fallimento dell'imprenditore defunto.

In vigore dal 17 lug 2006
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purchè l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli , secondo comma, n. 3). Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-11

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Fallimento dell'imprenditore defunto. (Art. 11 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo