Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 75
In vigore dal 5 nov 1941
. - I Cassieri dipendono immediatamente dal Ricevitore ai fini contabili, fermi restando i rapporti disciplinari con il Capo della sezione a cui sono addetti; essi fanno le riscossioni, sotto il riscontro dello stesso Ricevitore, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti; possono essere anche incaricati, sotto il detto riscontro, del servizio della cassa dei depositi secondo le norme dettate dal Ministero delle finanze.
Non possono effettuare pagamenti che per delegazione del Ricevitore, in relazione alla disposizione dell', lettera b).
La loro responsabilità contabile cessa col regolare versamento delle somme riscosse al Ricevitore da cui dipendono.
Tale versamento deve eseguirsi giornalmente; però il Capo della dogana, con disposizione scritta, può stabilire che il versamento comprenda le riscossioni di più giorni, quando si tratti di introiti non rilevanti e la cassa presenti sufficienti condizioni di sicurezza.
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