Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 76
In vigore dal 5 nov 1941
. - Nelle dogane divise in più sezioni, il Capo della dogana può disporre che, invece del Ricevitore, il Cassiere dell'ufficio centrale concentri presso di sè, giorno per giorno, le somme riscosse dagli altri Cassieri e ne faccia, giornalmente, un solo versamento.
I Cassieri in tali dogane possono essere autorizzati dall'Intendente di finanza, su conforme proposta del Capo della dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento giornaliero degli introiti, a nome del Ricevitore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-76