Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 78
In vigore dal 5 nov 1941
. - Per i magazzini di temporanea e di diretta custodia spetta al Magazziniere:
a) di curare la distribuzione delle merci nei locali di deposito e promuovere gli opportuni provvedimenti nei casi di dispersione o di deterioramento;
b) di fare le opportune riserve nei casi di colli che appariscano deteriorati o manomessi e di respingere le merci che per il loro stato e la loro specie non fossero ammissibili nei magazzini;
c) di attestare la data di introduzione delle merci agli effetti dei diritti di magazzinaggio;
d) di proporre in tempo le riparazioni che si rendessero necessarie ai magazzini, perché le merci non abbiano a soffrire detrimenti;
e) di promuovere i provvedimenti relativi alle merci per le quali siano scaduti i termini di deposito.
Per i magazzini dati in affitto e per quelli di proprietà privata spetta al Magazziniere di vigilare, nell'interesse della finanza, la gestione delle merci in essi depositate, tenendo la rubrica prescritta dall'art. 250 del regolamento doganale e promuovendo dal Ricevitore la tempestiva rinnovazione degli atti di garanzia. Un estratto di tale rubrica deve dal Magazziniere essere trasmesso alla fine di ogni anno al Capo della dogana per i provvedimenti relativi alle verificazioni dei depositi secondo l'art. 241 del detto regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-78