Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 77

In vigore dal 5 nov 1941
. - Il Magazziniere è incaricato di custodire le merci introdotte nei recinti e magazzini doganali di temporanea e di diretta custodia e di tenere le chiavi e le scritture, tanto dei magazzini stessi, quanto dei magazzini di deposito dati in affitto e di proprietà privata dipendenti dall'ufficio cui egli è preposto. Il Magazziniere subentra all'Amministrazione in tutti gli obblighi che ad essa civilmente incombono nella sua qualità di depositaria delle merci in temporanea o in diretta custodia, salva la responsabilità che spetta ai facchini di dogana o alle compagnie portuali che li hanno sostituiti. La responsabilità del Magazziniere o dei facchini doganali e delle compagnie portuali si limita, per le merci introdotto in temporanea custodia e chiuse in colli, alla consegna dei medesimi in condizioni esterne eguali a quelle in cui furono accettate ed alla loro identità per marche, numeri e peso lordo. La responsabilità del Magazziniere cessa quando le merci che egli abbia avuto in consegna dal predecessore e quelle immesse in temporanea o in diretta custodia durante la sua gestione siano state ritirate senza contestazioni dai proprietari o alienate come merci abbandonate, o consegnate regolarmente al successore. Per quanto concerne il servizio interno dei magazzini i facchini doganali o delle compagnie portuarie sono all'immediata dipendenza del Magazziniere. In caso di assenza, il Magazziniere è sostituito da un impiegato designato dal Capo della dogana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 77 Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo