Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 61
In vigore dal 5 nov 1941
. - Spetta al Ricevitore capo o al Ricevitore:
a) di accettare le fideiussioni da prestarsi alla dogana ai termini delle leggi e dei regolamenti: tale attribuzione per quanto riguarda le fideiussioni per spedizioni di merci con bolletta di cauzione, può dal Ricevitore essere delegata - sotto la propria personale responsabilità, e con dichiarazione scritta, accettata dal Direttore superiore della circoscrizione - ai Cassieri e ad altri impiegati dipendenti;
b) di effettuare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele stabilite dall' delle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
c) di amministrare la cassa delle somme depositate;
d) di redigere i processi verbali delle violazioni doganali, custodire gli oggetti sequestrati e adempiere agli altri incarichi inerenti alla gestione delle violazioni medesime;
e) di provvedere alla vendita delle merci abbandonate ed alla erogazione delle somme ricavate, nei modi stabiliti dal regolamento doganale; in queste incombenze il Ricevitore capo o il Ricevitore, sotto la sua responsabilità, può farsi coadiuvare dai Magazzinieri;
f) di curare la riscossione entro i termini di scadenza dei canoni dovuti all'Amministrazione per posti di servizio o per servizi continuativi prestati dai funzionari delle dogane o dai militari della R. Guardia di finanza presso stabilimenti industriali o commerciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-61