Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 58
In vigore dal 5 nov 1941
. - Nelle dogane sedi di Direttore superiore, in cui, pel numero, la estensione e la ubicazione degli uffici e per il numero e la importanza delle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali, il Direttore superiore non possa da solo o col solo aiuto del Direttore esercitare una efficace vigilanza su tutti i servizi, il Capo della circoscrizione, previo consenso del Ministero, potrà affidare ad uno o più ispettori capi di sua scelta i riscontri di cui all'° comma.
L'Ispettore capo investito di tale incarico assume la qualifica di Ispettore capo di giro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-58