Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 49
In vigore dal 5 nov 1941
. - Il Direttore, quando sia assegnato in sussidio del Direttore superiore, deve, oltre a sostituirlo nei casi di assenza, coadiuvarlo e rappresentarlo nell'esercizio delle sue attribuzioni, attenendosi alle istruzioni che dal Direttore superiore stesso gli vengono impartite e dando corso agli affari il cui indirizzo sia già stato da quegli fissato.
Egli deve essere tenuto al corrente di tutte le trattazioni di ufficio, affinché l'opera sua, tanto di sostituto, quanto di coadiutore del Direttore superiore, sia informata alla piena conoscenza delle condizioni dei servizi e del personale e dei bisogni del commercio.
Il Direttore è specialmente incaricato di vigilare personalmente sull'andamento del servizio nelle sezioni e nei reparti della dogana alla quale è assegnato, e sulle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali ed è responsabile delle irregolarità che, avendone il mezzo, non abbia scoperte od abbia omesso di denunciare.
Dei rilievi che abbia occasione di fare, sia in residenza, sia nelle visite eseguite nelle dogane della circoscrizione, ai sensi dell', deve subito informare il Direttore superiore proponendo i provvedimenti che reputi opportuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-49