Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 46
In vigore dal 5 nov 1941
. - È data facoltà al Direttore superiore:
a) di autorizzare che l'appuramento delle liste di carico, per le spedizioni in esenzione di visita col mezzo della ferrovia, sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla quantità riscontrata all'arrivo, sempre che si trovino intatte le chiusure doganali dei carri e la differenza tra la quantità indicata nelle liste di carico e quella riscontrata all'arrivo sia evidentemente attribuibile a fenomeni naturali o ad errori nei documenti di spedizione o nelle operazioni di carico delle merci nei luoghi di origine. Per i liquidi saranno, in ogni caso, riscossi i diritti di confine propri alle merci sulla quantità risultante in meno tra quella riscontrata all'arrivo e quella indicata nella lista di carico, sempre che non si tratti di trasporti effettuati mediante cisterne e altri recipienti metallici, i quali conservino i contrassegni doganali intatti e non sorga dubbio alcuno di manomissioni o sottrazioni di merce;
b) di autorizzare che lo scarico delle bollette di cauzione, relative a colli spediti in esenzione di visita, sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla quantità riscontrata all'arrivo, sempre che si trovino intatti i bolli della dogana di partenza e sia da escludere che la differenza tra la quantità indicata nella bolletta e quella riscontrata a destino possa attribuirsi a manomissione o sostituzione di colli;
c) di autorizzare il rilascio del certificato di scarico delle bollette di cauzione emesse per pacchi postali e scatolette valori spediti in transito dalle Regie poste, quando, per attestazioni dell'Amministrazione postale, ne risulti, in modo indubbio, l'uscita dallo Stato;
d) di autorizzare che lo scarico della bolletta di cauzione dichiarata sia eseguito, a tutti gli effetti, in, base alla qualità delle merci riconosciute all'arrivo, quando sia accertata in modo indubbio l'identità delle merci spedite e, d'accordo con la dogana di partenza, sia chiarito che le differenze dipendono solo da errore di classificazione; di autorizzare, del pari, a tutti gli effetti, lo scarico della bolletta dichiarata in base alla quantità delle merci riscontrate all'arrivo, quando la differenza tra la quantità indicata nella bolletta e quella riscontrata all'arrivo sia evidentemente attribuibile a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di accertamento del peso delle merci, usati dalla dogana di partenza, e sia da escludere che la differenza possa dipendere da sostituzione dei colli - nei casi di eccedenza - o da manomissioni - nei casi di deficienza. Nei casi di deficienza, però, saranno riscossi i diritti di confine sulla intera quantità descritta nella bolletta di cauzione, eccetto il caso in cui la differenza non sia superiore al mezzo per cento e trattisi di trasporti eseguiti in vagoni completi, piombati, giunti in perfetto stato: il detto limite del mezzo per cento potrà elevarsi al 2 per cento quando si tratti di vagoni completi di vecchi materiali diretti alle ferriere, di legnami e di altre merci di scarso interesse doganale; potrà prescindersi dalla riscossione dei diritti di confine nei casi di deficienza quando si tratti di spedizioni di qualsiasi merce effettuate a carro completo e piombato, giunto in perfetto stato e il peso lordo del vagone accertato alla partenza corrisponda a quello stabilito all'arrivo in modo da escludere il sospetto di sottrazione o sostituzione di merce;
e) di consentire, quando la negligenza del dichiarante non sia tale da togliere serietà alla dichiarazione, che siano ritenute regolari le dichiarazioni doganali di importazione, di cauzione e di introduzione in deposito, in confronto delle quali, nel risultato di visita, emergano - rispetto ai diritti - differenze in meno di qualsiasi misura od anche differenze in più non superiori a L. 200;
f) di autorizzare che sia ritenuta regolare ogni altra dichiarazione doganale quando emergano differenze per le quali la misura minima della penalità proporzionata ai diritti di confine non superi le lire quaranta;
g) di prescindere dal rilevare la inosservanza di formalità doganali, eccetto il caso in Cui esse siano passibili dell'ammenda minima disciplinare superiore a lire ottanta;
h) di prescindere dal rilevare la omessa od inesatta dichiarazione di merci portate dai viaggiatori nei propri bagagli, o facenti parte delle masserizie e degli effetti di persone che trasferiscono la loro residenza nel Regno;
i) di non tener conto, per le merci nazionali arrivate in cabotaggio o in circolazione, delle eccedenze rispetto alla quantità indicata nella bolletta di lasciapassare o di cauzione quando le medesime siano da attribuire a fenomeni naturali o ai mezzi e modi di verificazione, purchè non sorga dubbio sulla origine o provenienza delle merci;
1) di autorizzare, nei casi previsti dall'art. 151 del regolamento doganale, la posticipata accettazione di colli non sbarcati dai piroscafi e posteriormente arrivati dall'estero, anche se non sia stata previamente presentata la domanda di cui all'art. 152 dello stesso regolamento, quando, oltre alle polizze di carico originarie, create pel trasporto dei colli, sia esibito un certificato dell'autorità doganale estera, comprovante che i medesimi o non furono imbarcati nel porto di origine o furono sbarcati in altro porto estero e rimasero sotto vigilanza della dogana fino al reimbarco per l'Italia;
m) di considerare come semplici irregolarità, punibili ai sensi dell'art. 130 della legge doganale, le differenze nel numero dei colli inscritti a manifesto quando si tratti di grosse partite di merci esenti da dazio o soggette a dazio lieve, e di concedere la compensazione fra le eccedenze e le deficienze di colli descritti in diversi a «singoli» dello stesso manifesto, anche quando sianvi discrepanze di marche e di numeri distintivi, purchè trattisi di colli uniformi, provenienti dallo stesso scalo e contenenti la stessa merce, e sia da escludere, pei caratteri esterni di essi o per altre circostanze, ogni sospetto che le differenze dipendano da abusi;
n) di sanare la mancanza del «visto a bordo» i sui riscontrini delle bollette di lasciapassare o di riesportazione di merci estere, quando sia fornita l'indubbia prova della partenza delle merci per l'estero, o quando entro un congruo termine, concesso dallo stesso Direttore superiore, sia fornita la prova dell'arrivo delle merci all'estero, mediante certificati delle dogane o degli agenti consolari del luogo d'arrivo;
o) di concedere, di volta in volta o con effetto permanente, quando ne sia riconosciuto il bisogno, il permesso di scarico e d'introduzione nottetempo di merci esenti da dazio di importazione che siano alla rinfusa e di facile riconoscimento e di concedere anche, quando ne sia riconosciuto il bisogno, lo sbarco di notte delle merci che si trovano sui velieri o sulle barche d'alleggio;
p) di autorizzare, di caso in caso, con annotazioni sulle bollette, spedizioni in cabotaggio su piroscafi che debbano approdare in qualche porto estero diverso da quelli già ammessi dal Ministero, quando si tratti di merci nazionali inconfondibili con quelle estere, ovvero quando con la descrizione nelle bollette, con campioni o con contrassegni sia provveduto alla sicura identificazione delle merci; potrà di caso in caso, anche autorizzare la reintroduzione di merci regolarmente coperte dalla bolletta di cabotaggio e sbarcate da piroscafi che avessero, per giustificate cause, toccato uno dei detti porti esteri non ammessi, quando per la specie della merce e per il complesso delle circostanze emerse sia escluso in modo assoluto qualsiasi scambio o sostituzione;
q) di autorizzare la vidimazione di manifesti di partenza valevoli per più viaggi fino a tre mesi per bastimenti i quali compiano operazioni nei limiti stabiliti dall'art. 148 del regolamento doganale;
r) di autorizzare lo scarico di bollette di cauzione relative a merci spedite all'estero con la ferrovia, rimaste eventualmente prive del visto uscire dallo Stato, quando risulti provato che le merci passarono il confine e raggiunsero il territorio estero; la prova sarà data mediante certificati della dogana estera o delle nostre autorità consolari indicanti la qualità e la quantità delle merci, e che dovranno presentarsi entro un termine stabilito;
s) di permettere, nel caso di smarrimento della bolletta figlia di importazione da parte dell'interessato, l'uscita dalla dogana delle merci, cui la bolletta si riferiva, in baso ad un certificato contenente tutti i dati della bolletta matrice, purchè l'esame dei registri di riscontro escluda assolutamente che della bolletta figlia siasi già fatto uso: questo certificato, dopo aver riportato l'attestazione di uscita delle merci e dopo l'annotazione nel registro di riscontro, deve essere unito alla bolletta matrice d'importazione;
t) di permettere che per le merci esenti da diritti o soggette al solo diritto di statistica od anche gravate da lieve dazio di entrata, costituenti carico di unica qualità, trasportate sulle navi alla rinfusa munite di certificato di stazza, quando siano di facile e pronto riconoscimento e siano destinate ad essere tutte sbarcate nello stesso porto, sia eseguito lo sdoganamento a pieno carico, mediante sola visita della dogana a bordo e sbarco, sotto la vigilanza della guardia di finanza, alla quale devono essere dati, per opportuni riscontri, campioni della merce che deve essere sbarcata ed introdotta nello Stato;
u) di autorizzare che il termine di tre mesi, stabilito dall' della legge doganale per considerare le merci come abbandonate, sia protratto a sei mesi, quando ne sia riconosciuta la opportunità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-46