Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 50
In vigore dal 5 nov 1941
. - Il Direttore che sia posto a Capo di una dogana ha tutti i doveri e tutte le facoltà che ha il Direttore superiore come Capo della dogana di sua sede.
Per quanto riguarda la concessione di permessi di assenza il Direttore predetto deve informare dei permessi accordati il Direttore superiore della circoscrizione.
Per gli affari che debbano essere trattati con l'Ispettore compartimentale o con l'Intendente di finanza o col Ministero, egli, salvo casi di urgenza o di speciali incarichi ricevuti dai detti uffici, deve riferire al Direttore superiore della circoscrizione doganale.
In caso di assenza è sostituito dall'Ispettore capo più anziano in sede, se il Direttore superiore della circoscrizione non ne designi un altro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-50