Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 47
In vigore dal 5 nov 1941
. - Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari od agenti doganali, il Direttore superiore - pure adottando i provvedimenti che l'urgenza del caso richiedesse - deve immediatamente informare il Ministero e l'Ispettore compartimentale dandone, contemporaneamente, notizia all'Intendenza della provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-47