Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 47

In vigore dal 5 nov 1941
. - Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari od agenti doganali, il Direttore superiore - pure adottando i provvedimenti che l'urgenza del caso richiedesse - deve immediatamente informare il Ministero e l'Ispettore compartimentale dandone, contemporaneamente, notizia all'Intendenza della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-47

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