Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 42
In vigore dal 5 nov 1941
. - Spetta al Direttore superiore:
a) di provvedere - sentiti il Direttore e i Capi di servizio interessati - sui dubbi che sorgano tanto nell'applicazione della tariffa, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni, quanto nell'eseguimento delle formalità riguardanti il movimento delle merci o le scritture doganali: nel caso di divergenza, prevale il parere del Direttore superiore, il quale informerà l'Ispettore compartimentale delle decisioni emesse in disaccordo con i detti funzionari, quando per l'urgenza del caso, non abbia potuto provocarne anticipatamente il giudizio;
b) di eseguire ed ordinare controvisite di merci, firmando, nel primo caso, le relative dichiarazioni o bollette;
c) di designare, con ordine scritto, l'impiegato o l'agente che deve curare la custodia e la vigilanza dei locali di ufficio e dei magazzini, salve le attribuzioni dei magazzinieri, e che deve tener le chiavi della dogana e di stabilire le norme per la visita diurna e notturna dei detti locali allo scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli di incendi o di furti;
d) di amministrare le somme che gli vengono assegnate per speso di ufficio e per la piccola manutenzione dei fabbricati, nonché per le spese di acquisto e riparazione mobili;
e) di firmare la corrispondenza, salvo le eccezioni di cui all' e di curare che siano ordinatamente registrati e custoditi gli atti di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-42