Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 38
In vigore dal 5 nov 1941
. - Il Direttore superiore di dogana dipende dall'Intendente di finanza della provincia in cui ha sede, fermi restando i suoi rapporti di servizio con l'Ispettorato compartimentale. Come Capo della dogana di sua residenza vi ha la direzione del servizio ed è responsabile del buon andamento del medesimo.
Egli, inoltre, quando è posto a Capo di una circoscrizione, deve tenersi informato del modo come procedono i servizi nelle dogane della sua circoscrizione, procurando di imprimere ad essi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali, sia con disposizioni concrete.
Per ciascuna delle dogane della circoscrizione, il Direttore superiore deve compiere annualmente almeno il numero minimo di visite stabilito dal Ministero. Può essere coadiuvato, in tali visite, dal Direttore e, in mancanza di questo, può delegare Ispettori capi, limitatamente però alle dogane non rette da Direttore.
Delle visite obbligatorie stabilite dal Ministero, una almeno all'anno, a ciascuna delle dogane che debbano essere visitate più di una volta, sarà riservata al Direttore che coadiuva il Direttore superiore.
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