Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 34
In vigore dal 5 nov 1941
. - Alla fine di ogni semestre l'Ispettore compartimentale riferirà al Direttore generale delle dogane e I. I. i risultati del lavoro ispettivo eseguito negli ultimi sei mesi.
La relazione conterrà le eventuali proposte di provvedimenti di carattere generale o speciale riguardanti il personale, l'ordinamento degli Uffici del compartimento che siano reputati utili per il miglioramento dei servizi stessi in relazione anche alle nuove necessità della economia locale.
Nella relazione del secondo semestre di ogni esercizio finanziario l'Ispettore compartimentale esprimerà, in separato capitolo, il proprio giudizio sulla capacità, attitudine, diligenza, condotta morale e politica degli impiegati di ruolo del compartimento.
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