Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 30

In vigore dal 5 nov 1941
. - Nelle dogane del compartimento l'Ispettore compartimentale può eseguire indagini sull'operato e sul rendimento del personale, esaminare l'andamento dei servizi e le condizioni e l'efficienza degli uffici. A tale uopo esegue, personalmente o facendosi coadiuvare dall'Ispettore superiore a latere, il numero minimo di visite stabilite dal Ministero, ciò che non esclude quelle altre indagini o verifiche che l'Ispettore compartimentale ritenga necessarie. Quando l'Ispettore compartimentale si assenta dalla residenza per i sopraluoghi di cui sopra o per eventi straordinari che richiedano la sua presenza altrove o per altri motivi e sempre che l'assenza si presuma di durata superiore a cinque giorni, ne avverte il Direttore generale delle dogane, al quale dà poi comunicazione del ritorno.
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Art. 30 Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane. — Testo vigente | Portale Normativo