Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 30
In vigore dal 5 nov 1941
. - Nelle dogane del compartimento l'Ispettore compartimentale può eseguire indagini sull'operato e sul rendimento del personale, esaminare l'andamento dei servizi e le condizioni e l'efficienza degli uffici.
A tale uopo esegue, personalmente o facendosi coadiuvare dall'Ispettore superiore a latere, il numero minimo di visite stabilite dal Ministero, ciò che non esclude quelle altre indagini o verifiche che l'Ispettore compartimentale ritenga necessarie.
Quando l'Ispettore compartimentale si assenta dalla residenza per i sopraluoghi di cui sopra o per eventi straordinari che richiedano la sua presenza altrove o per altri motivi e sempre che l'assenza si presuma di durata superiore a cinque giorni, ne avverte il Direttore generale delle dogane, al quale dà poi comunicazione del ritorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-30