Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 27
In vigore dal 5 nov 1941
. - Gli Ispettori compartimentali hanno facoltà, nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate dal precedente articolo, di emanare, nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti, tutte quelle disposizioni che meglio rispondano al buon andamento dei servizi, tenute anche presenti le diverse situazioni locali in rapporto alle esigenze del commercio e dell'industria.
Tali disposizioni devono essere ratificate dalla Direzione Generale delle dogane e I. I., cui saranno comunicate le eventuali obbiezioni del Capo della circoscrizione interessata. Spetta all'Ispettore compartimentale: a) l'approvazione dei regolamenti interni per la disciplina dei servizi presso ciascun reparto o sezione delle dogane del compartimento; b) l'esame, dal punto di vista tecnico, dei verbali relativi agli esperimenti intesi a determinare i coefficienti di scarico delle bollette di temporanea importazione. Tali verbali saranno poi trasmessi, con parere motivato, al Ministero per la ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-27