Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo II›Capo I
Art. 33
In vigore dal 5 nov 1941
. - Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari ed agenti doganali, l'Ispettore compartimentale deve immediatamente iniziare le indagini del caso, dando in pari tempo notizia dei fatti al Direttore generale delle dogane ed imposte indirette per le sue disposizioni.
Ogni qualvolta l'Ispettore compartimentale venga a conoscere che da dogane non appartenenti al proprio compartimento non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti e le istruzioni, deve darne immediatamente avviso al Collega interessato, informandone la Direzione generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-33