Art. 1

In vigore dal 21 apr 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facoltà di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell' della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze. Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.
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