Art. 2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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La disposizione stabilisce che le altre materie indicate nella delega legislativa del 1925 saranno regolate attraverso atti successivi. Viene inoltre ordinato di inserire il provvedimento nella Raccolta ufficiale munito del sigillo di Stato. Infine, si impone a chiunque spetti il dovere di rispettare e far rispettare il decreto.
La norma serve a rinviare a futuri provvedimenti la disciplina di ulteriori materie previste dalla delega legislativa e a disporre la pubblicazione ufficiale e l'obbligo di osservanza del decreto.
Si rivolge alle istituzioni competenti per l'adozione dei futuri provvedimenti e a chiunque sia tenuto a osservare o far osservare le norme dell'ordinamento.
Un'amministrazione o un organo pubblico deve dare esecuzione alle materie delegate non ancora disciplinate e, in attesa dei decreti specifici, è tenuto a osservare e applicare le disposizioni già formalmente pubblicate.
Obbligo di munire il decreto del sigillo dello Stato, di inserirlo nella Raccolta ufficiale e per chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.