Art. 2

In vigore dal 21 apr 1941
Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX Atti del Governo, registro 429, foglio 151. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo