LEGGE·n. 2260·24 dicembre 1925

Delega al Governo del Re della facolta' di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 3 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1Art. 2Art. 3

Richiamato da 6 norme

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