Ordinamento giudiziario
Art. 50.2
Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
In vigore dal 9 ago 2025
Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall' sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-50-2