Ordinamento giudiziarioTitolo NONO

Art. 273

Abrogato

Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato

In vigore dal 28 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-273

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Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato (Art. 273 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo