Ordinamento giudiziario›Titolo DECIMO
Art. 277
Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari
In vigore dal 21 apr 1941
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-277