Ordinamento giudiziarioTitolo DECIMO

Art. 277

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

In vigore dal 21 apr 1941
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI Il Ministro per le finanze DI REVEL
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Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari (Art. 277 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo