Ordinamento giudiziarioTitolo DECIMO

Art. 276

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali

In vigore dal 25 giu 1992
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento. Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili. Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale 4-22 giugno 1992, n. 289 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita "costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-276

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Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali (Art. 276 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo