Ordinamento giudiziario›Titolo NONO
Art. 269
Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori
In vigore dal 21 apr 1941
Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.
Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.
Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-269