Ordinamento giudiziarioTitolo NONO

Art. 268

Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore

In vigore dal 21 apr 1941
I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l'anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purchè ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.
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Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore (Art. 268 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo