Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo IV
Art. 70
Applicabilità delle norme.
In vigore dal 14 apr 1941
Entro gli abitati si devono osservare, per la costruzione delle linee, anche quando esse attraversino strade o aree pubbliche, le norme degli articoli da 2 a 12, e, con le attenuazioni di cui agli , quelle contenute negli articoli da 37 a 59.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-70