Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IV

Art. 70

Applicabilità delle norme.

In vigore dal 14 apr 1941
Entro gli abitati si devono osservare, per la costruzione delle linee, anche quando esse attraversino strade o aree pubbliche, le norme degli articoli da 2 a 12, e, con le attenuazioni di cui agli , quelle contenute negli articoli da 37 a 59.
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Applicabilità delle norme. (Art. 70 Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne) — Testo vigente | Portale Normativo