Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo III

Art. 67

Parallelismi con strade o corsi d'acqua navigabili.

In vigore dal 14 apr 1941
Nel caso di linee elettriche ad alta tensione costruite su strade statali, provinciali o anche comunali considerate di notevole importanza, dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, oppure a distanza dal ciglio della strada, o dal bordo del corso d'acqua navigabile, minore dell'altezza fuori terra dei sostegni, si applicano le norme degli articoli da 37 a 46.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-67

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