Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo III
Art. 67
Parallelismi con strade o corsi d'acqua navigabili.
In vigore dal 14 apr 1941
Nel caso di linee elettriche ad alta tensione costruite su strade statali, provinciali o anche comunali considerate di notevole importanza, dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, oppure a distanza dal ciglio della strada, o dal bordo del corso d'acqua navigabile, minore dell'altezza fuori terra dei sostegni, si applicano le norme degli articoli da 37 a 46.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-67