Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneSez. V

Art. 62

Distanza minima fra i conduttori.

In vigore dal 14 apr 1941
La distanza minima fra i conduttori delle due linee al punto d'incrocio, nelle condizioni più sfavorevoli per effetto della temperatura e del sovraccarico, non deve essere inferiore a 1 m aumentato di 1,5 cm per ogni chilovolt della linea a tensione maggiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-62

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